Cosa fare in caso di decesso dell’animale domestico?
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Collettiva
La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, non prevede la restituzione delle ceneri risultanti, in quanto i corpi vengono inseriti nel forno crematorio assieme ad altre salme, negando la possibilità di ricevere i resti per la dispersione o conservazione delle ceneri.
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Singola
E’ possibile cremare la salma del proprio animale singolarmente, questa opzione è indispensabile per chi desidera ricevere le ceneri per la conservazione o dispersione. Inoltre è possibile programmare la data e l’ora della cremazione (weekend e serali compresi) in modo da accompagnare la salma fino al forno crematorio dove è possibile assistere per darle l’utimo saluto in una sala del commiato appositamente dedicata.
La durata complessiva della cremazione dipende dalla taglia dell’animale.
La Normativa
Tutti noi nel momento in cui accogliamo in casa un nuovo “familiare” siamo tenuti a rispettare alcune norme fondamentali sulla cura e il rispetto del nostro nuovo amico.
E’ importante specificare che la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).
La Comunità Europea ha disciplinato quest’argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE 1069/2009 e 142/2011”.
Per adempiere a tali obblighi, cioè l’ultimo viaggio delle spoglie dell’ animale, la legge sancisce due possibilità: la cremazione e la sepoltura.
La Sepoltura
Oltre alla cremazione, come abbiamo già detto è possibile anche provvedere alla sepoltura della salma del nostro animale presso la propria abitazione o in strutture apposite, i c.d cimiteri per animali.
Per quanto riguarda la prima possibilità, è assolutamente obbligatorio che il proprietario del terreno si sia accertato che non ci siano falde acquifere onde evitare il pericolo d’inquinamento delle stesse.
Per la seconda ipotesi invece il REGOLAMENTO CE 1774/02 prevede l’inumazione in cimiteri per animali. A questo proposito è necessario il certificato veterinario che attesti l’assenza di malattie infettive.
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